DEFINIZIONI

Ai fini del presente codice si intende per:

  1. «crisi»: lo stato di  difficoltà economico-finanziaria  che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per  le  imprese  si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa  prospettici  a  far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate;
  2. «insolvenza»: lo stato del  debitore  che  si  manifesta  con inadempimenti od altri fatti esteriori, i  quali  dimostrino  che  il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente  le  proprie obbligazioni;
  3. «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di  insolvenza  del consumatore,  del professionista,    dell’imprenditore    minore, dell’imprenditore agricolo,  delle  start-up  innovative  di  cui  al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni  altro  debitore  non assoggettabile alla liquidazione  giudiziale  ovvero  a  liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste  dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
  4. «impresa minore»: l’impresa  che  presenta  congiuntamente  i seguenti  requisiti:
    – un   attivo   patrimoniale   di   ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di  deposito  della  istanza  di  apertura  della liquidazione giudiziale o dall’inizio  dell’attività  se  di  durata inferiore;
    – ricavi,  in  qualunque  modo  essi  risultino,  per  un ammontare complessivo annuo non superiore ad  euro  duecentomila  nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale  o  dall’inizio  dell’attività  se  di durata inferiore;
    – un ammontare di debiti  anche  non  scaduti  non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori  possono  essere aggiornati ogni tre anni con decreto  del  Ministro  della  giustizia adottato a norma dell’articolo 348;
  5. «consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta,  anche  se  socia  di   una   delle   società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei  capi  III,  IV  e  VI  del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei  a quelli sociali;
  6. «società pubbliche»: le società a  controllo  pubblico,  le società a partecipazione pubblica e le  società in house  di  cui all’articolo 2, lettere m), n), o), del decreto legislativo 19 agosto 2016,                   175;
  7. «grandi imprese»: le imprese che, ai sensi  dell’articolo  3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e  del Consiglio del 26 giugno 2013, alla  data  di  chiusura  del  bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:
    – totale dello stato patrimoniale: venti milioni di euro;
    – ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: quaranta milioni di euro;
    – numero medio dei   dipendenti   occupati   durante   l’esercizio: duecentocinquanta;
  8. «gruppo di imprese»: l’insieme delle società, delle imprese e degli enti, escluso lo Stato, che, ai sensi degli  articoli  2497  e 2545-septies del codice civile,  sono  sottoposti  alla  direzione  e coordinamento di una società, di un ente o di  una  persona  fisica, sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto; a tal  fine si presume, salvo prova contraria, che:
    – l’attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al  consolidamento  dei  loro  bilanci;
    – siano  sottoposte   alla direzione e coordinamento di una società o ente le società controllate, direttamente o indirettamente, o sottoposte a  controllo congiunto, rispetto alla società o ente che esercita l’attività  di direzione e coordinamento.
  9. «gruppi di imprese di  rilevante  dimensione»:  i  gruppi  di imprese composti da un’impresa madre e imprese  figlie  da  includere nel bilancio consolidato, che rispettano i  limiti  numerici  di  cui all’articolo 3, paragrafi 6  e  7,  della  direttiva  2013/34/UE  del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013;
  10. «parti correlate»: per parti correlate ai fini  del  presente codice si intendono quelle indicate come tali nel  Regolamento  della Consob in materia di operazioni con parti correlate.
  11. «centro degli interessi principali del debitore»  (COMI):  il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi.
  12. «albo dei gestori della crisi e  insolvenza  delle  imprese»: l’albo, istituito presso il Ministero della giustizia e  disciplinato dall’articolo 356, dei soggetti che su incarico del giudice svolgono, anche  in  forma  associata  o  societaria,  funzioni  di   gestione, supervisione o controllo nell’ambito delle procedure  di  regolazione della crisi o dell’insolvenza previste dal presente codice.
  13. «professionista indipendente»: il  professionista  incaricato dal debitore nell’ambito di una delle procedure di regolazione  della crisi di impresa che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti:
    – essere iscritto all’albo dei gestori della crisi e  insolvenza  delle imprese, nonché nel registro  dei  revisori  legali;
    – essere  in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2399 del codice civile;
    – non  essere  legato  all’impresa  o  ad  altre  parti  interessate all’operazione di regolazione  della  crisi  da  rapporti  di  natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver  prestato  negli  ultimi  cinque  anni   attività   di   lavoro subordinato o autonomo in  favore  del  debitore,  né  essere  stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell’impresa,  né aver posseduto partecipazioni in essa;
  14. «misure protettive»: le misure temporanee disposte dal giudice competente per evitare che determinate azioni dei creditori  possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il  buon  esito  delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza;
  15. «misure cautelari»:  i  provvedimenti  cautelari  emessi  dal giudice  competente  a  tutela  del  patrimonio  o  dell’impresa  del debitore,  che  appaiano  secondo  le  circostanze  più idonei   ad assicurare  provvisoriamente gli effetti delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza;
  16. «classe  di  creditori»: insieme di creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei;
  17. «domicilio digitale»: il domicilio  di  cui  all’articolo  1, comma 1, lettera n-ter) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
  18. OCC:  organismi  di  composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinati dal decreto  del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e  successive  modificazioni, che svolgono i compiti  di  composizione  assistita  della  crisi  da sovraindebitamento previsti dal presente codice;
  19. OCRI: gli organismi di composizione  della  crisi  d’impresa, disciplinati dal capo II del titolo II del presente codice, che hanno il compito di ricevere le segnalazioni di allerta e gestire  la  fase dell’allerta e, per le imprese diverse dalle imprese minori, la  fase della composizione assistita della crisi.