DOVERI DEL DEBITORE 

  1. L’imprenditore individuale  deve  adottare  misure  idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere  senza  indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
  2. L’imprenditore   collettivo   deve   adottare   un   assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del codice civile, ai  fini  della  tempestiva  rilevazione  dello  stato  di  crisi  e dell’assunzione di idonee iniziative.

DOVERI DELLE PARTI

Nell’esecuzione degli accordi e nelle procedure di regolazione della  crisi  e  dell’insolvenza  e  durante  le  trattative  che  le precedono, debitore e creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza.
In particolare, il debitore ha il dovere di:

  1. illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni  necessarie ed  appropriate allo strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza prescelto;
  2. assumere tempestivamente le  iniziative  idonee  alla  rapida definizione della procedura, anche al  fine  di  non  pregiudicare  i diritti dei creditori;
  3. gestire il patrimonio o l’impresa durante la procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza nell’interesse prioritario dei creditori.

I creditori hanno il dovere, in  particolare,  di  collaborare lealmente con il debitore, con i soggetti preposti alle procedure  di allerta e composizione assistita della crisi, con gli organi nominati dall’autorità giudiziaria nelle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza e di rispettare  l’obbligo  di  riservatezza  sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte  e  sulle informazioni acquisite.