Analisi

I PASSEGGERI NELL’UNIONE EUROPEA HANNO PIENI DIRITTI, MA DEVONO ANCORA LOTTARE PER FARLI RISPETTARE

By 1 Aprile 2019 Settembre 24th, 2019 No Comments

Negli ultimi vent’anni, i viaggi con tutti i modi di trasporto hanno registrato un vero e proprio boom in Europa. In risposta, l’Unione europea ha adottato misure per garantire un livello minimo di tutela per i passeggeri che utilizzano i quattro modi di trasporto collettivo: aereo, ferroviario, per via navigabile e mediante autobus. Nel 2011, la Commissione ha riconosciuto 10 diritti essenziali dei passeggeri dell’UE comuni a tutti i modi di trasporto. I diritti dei passeggeri sono garantiti dai regolamenti relativi ai quattro modi di trasporto collettivo, anche se la misura della copertura e le norme specifiche sono diverse da un regolamento all’altro.
I principali modi di trasporto collettivo sono coperti dai regolamenti, che costituiscono un quadro normativo unico al mondo. Tuttavia, molti passeggeri non sono sufficientemente consapevoli dei propri diritti e spesso non ne godono a causa di difficoltà nel farli rispettare.
Gli auditor della Corte hanno rilevato alcune buone pratiche applicate in altri paesi non appartenenti all’UE che, se introdotte in Europa, potrebbero migliorare ulteriormente la qualità dei diritti dei passeggeri dell’UE. I 10 diritti essenziali hanno lo scopo di tutelare tutti i passeggeri di tutti i quattro modi di trasporto collettivo. La portata della tutela dipende dallo specifico modo di trasporto utilizzato.
Numerose disposizioni dei regolamenti possono essere oggetto di interpretazioni diverse. I concetti di “informazione”, “assistenza” e “condizioni per il trasporto alternativo” non sono definiti a sufficienza nei regolamenti. L’ammontare dell’indennizzo, inoltre, non mantiene il potere di acquisto. In aggiunta, la copertura dei diritti dei passeggeri risulta limitata in misura significativa da molte limitazioni alla giurisdizione degli organismi nazionali preposti all’applicazione (ONA) nonché dalle deroghe previste dai regolamenti.
Per beneficiare del quadro di tutela dei propri diritti, i passeggeri devono sapere della sua esistenza. Il livello di consapevolezza, tuttavia, resta relativamente basso. Le campagne di sensibilizzazione sono state incentrate sull’esistenza dei diritti dei passeggeri, ma avrebbero potuto fornire orientamenti più pratici su come procedere in caso di perturbazione del viaggio.
L’attuale sistema di gestione delle compensazioni pecuniarie/indennizzi/risarcimenti (in prosieguo “indennizzi”) comporta notevoli oneri amministrativi sia per i vettori sia per i passeggeri, dato che occorre presentare e gestire singolarmente milioni di reclami. Le procedure applicate dai vettori e dagli ONA per rispondere ai singoli reclami non sono trasparenti. Per uno stesso viaggio interessato da perturbazioni, i passeggeri possono essere trattati in modo diverso.
L’applicazione dei regolamenti compete agli ONA. Attualmente, il loro approccio per far rispettare i diritti dei singoli passeggeri varia in base al modo di trasporto e allo Stato membro. Nella maggior parte dei casi, gli ONA reagiscono a reclami presentati da passeggeri insoddisfatti.
Il monitoraggio effettuato dalla Commissione sull’attuazione del quadro disciplinante i diritti dei passeggeri ha portato a chiarire i regolamenti applicabili. Tuttavia, poiché la 6 Commissione non ha mandato per imporre il rispetto dei diritti dei passeggeri, la loro applicazione non è uniforme.