
Il decreto, ai sensi dell’articolo 53 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, disciplina:
- le procedure per l’iscrizione e per la cancellazione degli enti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all’articolo 45 del predetto decreto legislativo, nonché i documenti da presentare ai fini dell’iscrizione, al fine di garantire l’uniformità di trattamento degli ETS sull’intero territorio nazionale;
- le modalità di deposito degli atti di cui all’articolo 48 del citato decreto legislativo;
- le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro Unico;
- le modalità di comunicazione dei dati tra il Registro Imprese e il Registro unico di cui alla lettera
- con riferimento agli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese.
2. Le regole e modalità di cui alle lettere b) e c) del precedente comma devono assicurare una omogenea e piena conoscibilità degli elementi informativi presenti nel Registro unico di cui al comma 1, lettera a).