Nella manovra viene istituito un Fondo, con una dotazione finanziaria lorda iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per il ristoro dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto a seguito dell’acquisto di strumenti finanziari emessi dalle banche sottoposte ad azione di risoluzione. Tale Fondo sostituisce quello istituito dalla Legge di bilancio 2018, avente analoghe finalità. Il ristoro è pari al 30 per cento del costo di acquisto di azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche poste in liquidazione coatta amministrativa, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore.
La principale novità contenuta in manovra sancisce, di fatto, l’uscita di scena dell’ottenimento di decisione favorevole dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie della Consob: quindi tutti coloro che possiedono i requisiti di cui al prosieguo potranno presentare domanda per ottenere l’indennizzo, a prescindere dalla circostanza di avere o meno una decisione ACF.
Ci sono inoltre, requisiti oggettivi espressamente individuati al comma 493, ossia la commissione dovrà verificare che le operazioni di vendita dei prodotti finanziari abbiano violato il TUF in materia di obblighi di informazione, correttezza, buona fede, trasparenza e diligenza; è di certo doveroso segnalare che, per quanto riguarda tale ultimo aspetto, sarà la medesima commissione che, prima di ammettere la posizione per il relativo risarcimento, dovrà analizzare caso per caso e verificare l’effettiva violazione degli aspetti sopra richiamati. I soli documenti, pertanto, non garantiscono l’immediato accertamento della violazione: dovranno quindi essere analizzate, caso per caso, le singole vicende dei risparmiatori coinvolti.
Superato tale vaglio, gli azionisti danneggiati dalle crisi bancarie avranno diritto a rimborsi fino ad 100.000,00 euro per ciascuno, che coprirà però fino al 30% del costo di acquisto dei titoli. La soglia di 100.000 euro vale anche per gli obbligazionisti subordinati, con un tetto fissato al 95% del costo di acquisto.