Analisi

INDENNIZZO ALLE VITTIME DI REATI VIOLENTI

By 18 Marzo 2019 Settembre 24th, 2019 No Comments

Indennizzo per i delitti di omicidio, violenza sessuale, lesione personale gravissima
L’indennizzo per i delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, ai sensi dell’articolo 583, secondo comma, del codice penale, è erogato in favore della vittima o degli aventi diritto indicati al comma 2-bis nella misura determinata dal decreto di cui al comma 3.

Indennizzo per gli altri delitti
Per gli altri delitti, l’indennizzo è corrisposto per la rifusione delle spese mediche e assistenziali.

Aventi diritto
In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, l’indennizzo è corrisposto in favore del coniuge superstite e dei figli; in mancanza del coniuge e dei figli, l’indennizzo spetta ai genitori e, in mancanza dei genitori, ai fratelli e alle sorelle conviventi e a carico al momento della commissione del delitto. Al coniuge è equiparata la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso. In mancanza del coniuge, allo stesso è equiparato il convivente di fatto che ha avuto prole dalla vittima o che ha convissuto con questa nei tre anni precedenti alla data di commissione del delitto. Ai fini dell’accertamento della qualità di convivente di fatto e della durata della convivenza si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76. Nel caso di concorso di aventi diritto, l’indennizzo è ripartito secondo le quote previste dalle disposizioni del libro secondo, titolo II, del codice civile.

Misura dell’indennizzo
E’ stabilita con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, assicurando un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio e, in particolare, ai figli della vittima in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
(v. Ministero dell’interno, D.M. 31 agosto 2017 – Determinazione degli importi dell’indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti, pubblicato nella Gazz. Uff. 10 ottobre 2017, n. 237; il testo è disponibile al seguente link: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/10/10/17A06802/sg).

Condizioni per l’accesso all’indennizzo
(Art. 12, l. 122/2016). L’indennizzo è corrisposto alle seguenti condizioni:
b) che la vittima abbia già esperito infruttuosamente l’azione esecutiva nei confronti dell’autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale; tale condizione non si applica quando l’autore del reato sia rimasto ignoto oppure quando quest’ultimo abbia chiesto e ottenuto l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità;
c) che la vittima non abbia concorso, anche colposamente, alla commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo, ai sensi dell’art. 12 del codice di procedura penale;
d) che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all’art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
e) che la vittima non abbia percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo pari o superiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all’articolo 11;
e-bis) se la vittima ha già percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo inferiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all’articolo 11, l’indennizzo di cui alla presente legge è corrisposto esclusivamente per la differenza.
1-bis. In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, le condizioni di cui al comma 1 devono sussistere, oltre che per la vittima, anche con riguardo agli aventi diritto indicati all’articolo 11, comma 2-bis.

Domanda di indennizzo
1.La domanda di indennizzo è presentata dall’interessato, o dagli aventi diritto in caso di morte della vittima del reato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale e, a pena di inammissibilità, deve essere corredata dei seguenti atti e documenti:
1.copia della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all’articolo 11 ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l’autore del reato;
2.documentazione attestante l’infruttuoso esperimento dell’azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell’autore del reato, salvo il caso in cui lo stesso sia rimasto ignoto oppure abbia chiesto e ottenuto l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità;
3.dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sull’assenza delle condizioni ostative di cui all’articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), nonché sulla qualità di avente diritto ai sensi dell’articolo 11, comma 2-bis;
4.certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della vittima del reato.
2.La domanda deve essere presentata nel termine di sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l’autore del reato o dall’ultimo atto dell’azione esecutiva infruttuosamente esperita ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale.
Riapertura dei termini per la presentazione delle domande (Legge bilancio 2019) (Art. 1 comma 594, legge n. 145 del 2018)
L’art. 6, comma 3, della legge n. 167 del 2017 ha stabilito che la domanda di concessione dell’indennizzo è presentata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle condizioni e secondo le modalità di accesso all’indennizzo previste dagli articoli 11, 12, 13, comma 1, e 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, come modificati, da ultimo, dal presente articolo.
La legge di bilancio 2019 ha stabilito che i termini di presentazione della domanda previsti dall’articolo 6, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 167, per la concessione dell’indennizzo da corrispondere ai soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 6 della stessa legge, nonché i termini di presentazione della domanda previsti dall’articolo 13, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122, per la concessione dell’indennizzo da corrispondere in conseguenza di lesione personale gravissima ai sensi dell’articolo 583, secondo comma, del codice penale, sono riaperti e prorogati, a pena di decadenza, fino al 30 settembre 2019. Tuttavia, per i soggetti in relazione ai quali, alla data del 1° agosto 2019, non risultano ancora sussistenti tutti i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, della legge n. 122 del 2016, il termine per la presentazione della domanda di accesso all’indennizzo è quello di cui al comma 2 del predetto articolo 13.
Gli importi dell’indennizzo sono liquidati nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, confluite per gli anni 2017 e 2018 sul Fondo di cui all’articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122 (Art. 1 comma 595, legge bilancio 2019)
Rideterminazione indennizzi già liquidati
(Art. 1 comma 596, legge bilancio 2019)
Gli indennizzi, già liquidati alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019, sono rideterminati, nel limite delle risorse, su domanda dell’interessato, da presentare, a pena di decadenza, nel rispetto dei termini di cui al comma 594, sulla base degli importi fissati con il decreto di cui all’articolo 11, comma 3, della legge 7 luglio 2016, n. 122.

AUTORITÀ DI DECISIONE
Ministero dell’Interno
Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti. Il modello di istanza per ottenere l’indennizzo ex lege n. 122 del 2016 è disponibile al seguente link: http://www.interno.gov.it/it/ministero/commissario-vittime-reati-mafiosi-e-intenzionali-violenti/presupposti-e-requisiti-laccesso-fondo-vittime-dei-reati-intenzionali-violenti
AUTORITÀ DI ASSISTENZA ITALIANA
Procura Generale presso la Corte d’Appello del luogo in cui risiede il richiedente.

PUNTO CENTRALE DI CONTATTO
Ministero della Giustizia
Direzione generale giustizia civile
Ufficio I – affari civili internazionali
Riferimenti normativi
Artt. 11 – 16, Legge 7 luglio 2016 n. 122 (Legge europea 2015-2016)
Art. 6, Legge 20 novembre 2017 n. 167 (Legge europea 2017)
Art. 1, commi 593 – 597, Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019)