Nell’ambito della Direttiva europea sulla sicurezza generale dei prodotti un prodotto è considerato sicuro se, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l’installazione e la manutenzione, non presenta alcun rischio oppure presenta unicamente rischi minimi, compatibili con l’impiego del prodotto e considerati accettabili nell’osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone.
Un prodotto inoltre si presume sicuro quando è conforme alle disposizioni comunitarie specifiche in materia di sicurezza o, in assenza di queste ultime, alle disposizioni nazionali specifiche dello Stato membro di commercializzazione. Ancora, si presume che un prodotto sia sicuro, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee armonizzate. In mancanza di tali disposizioni e norme, la conformità di un prodotto è valutata sulla base dei seguenti elementi residuali:
• le norme nazionali non cogenti che recepiscono altre norme europee pertinenti
• le norme nazionali dello Stato membro in cui il prodotto è fabbricato o commercializzato
• le raccomandazioni della Commissione relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti
• i codici di buona condotta in materia di sicurezza
• gli ultimi ritrovati della tecnica
• il livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi.