Nel 1991 l’Italia ha assunto un impegno fondamentale nella storia dei diritti di bambini e adolescenti ratificando la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Primo testo internazionale vincolante in materia, la Convenzione costituisce un grande traguardo per la tutela e la promozione dei diritti delle persone di minore età che, fino ad un secolo prima, non trovavano alcuna protezione giuridica. Strumento entrato in vigore in tempi record e ratificato dal maggior numero di Stati al mondo (attualmente 196 Stati), rappresenta il primo testo che proclama insieme i diritti civili e politici con quelli economici, sociali e culturali e che riconosce esplicitamente i bambini e gli adolescenti come titolari attivi dei propri diritti. I suoi principi-guida sono l’interesse superiore e la non discriminazione di bambini e adolescenti, che pongono le basi per poter garantire tutti gli altri diritti di cui sono titolari le persone di minore età.
Per assicurare a livello nazionale la piena attuazione e la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti secondo le disposizioni della Convenzione, la legge n. 112 del 12 luglio 2011 ha istituito l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza. Come sancito dalla legge (art. 3 comma 1, lett. a) l’Autorità “promuove l’attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, la piena applicazione della normativa europea e nazionale vigente in materia di promozione della tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, nonché del diritto della persona di minore età ad essere accolta ed educata prioritariamente nella propria famiglia e, se necessario, in un altro ambito familiare di appoggio o sostitutivo”. Istituzione dotata di poteri autonomi di organizzazione e indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica, l’Autorità garante è un organo monocratico.
Per raggiungere le finalità generali di promozione e tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, l’Autorità garante svolge compiti eterogenei. Parlamento e Governo sono alcuni dei suoi interlocutori e numerose collaborazioni, sia a livello nazionale (Ministeri, Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, garanti delle Regioni e delle Province autonome, organizzazioni no profit, Università ed altri), che internazionale (Rete europea dei garanti per l’infanzia – ENOC, Comitato europeo ad hoc per i diritti dei minori – CAHENF ed altri), le permettono non solo di intervenire in materia, ma anche di svolgere un ruolo rilevante di indirizzo e sensibilizzazione nei confronti delle istituzioni politiche.
https://www.garanteinfanzia.org/
GARANTE DEL CONTRIBUENTE
I Garanti del contribuente (art. 13 dello Statuto del contribuente) sono organi monocratici presenti in ogni regione con il compito di tutelare i diritti del contribuente e garantire un rapporto di fiducia tra cittadini e Amministrazione finanziaria.
In particolare, anche sulla base di segnalazioni, il Garante può:
- richiedere documenti o chiarimenti agli uffici competenti e attivare le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente;
- rivolgere raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi;
- richiamare gli uffici al rispetto delle norme dello Statuto del contribuente o dei termini relativi ai rimborsi d’imposta;
- segnalare i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni vigenti o i comportamenti dell’Amministrazione sono suscettibili di determinare un pregiudizio ai contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l’Amministrazione;
- accedere agli uffici finanziari e controllare la funzionalità dei servizi di informazione e assistenza al contribuente.
E’ nominato dal Presidente della Commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata, nella cui circoscrizione è compresa la Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
- magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio;
- avvocati, dottori commercialisti e ragionieri, pensionati, scelti, per ciascuna direzione regionale dell’Agenzia delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza.
https://www.finanze.it/opencms/it/il-dipartimento/fisco-e-contribuenti/garante-del-contribuente/
Il Garante per la protezione dei dati personali è un’autorità amministrativa indipendenteistituita dalla cosiddetta legge sulla privacy (legge 31 dicembre 1996, n. 675), poi disciplinata dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003 n. 196), come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Quest’ultimo ha confermato che il Garante è l’autorità di controllo designata anche ai fini dell’attuazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE, art 51 2016/679.
Il Garante per la protezione dei dati personali si occupa, tra l’altro, di:
- controllare che i trattamenti di dati personali siano conformi al Regolamento nonché a leggi e regolamenti nazionali e prescrivere, ove necessario, ai titolari o ai responsabili dei trattamenti le misure da adottare per svolgere correttamente il trattamento nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui;
- collaborare con le altre autorità di controllo e prestare assistenza reciproca al fine di garantire l’applicazione e l’attuazione coerente del Regolamento;
– esaminare reclami; - (nel caso di trattamenti che violano le disposizioni del Regolamento) rivolgere ammonimenti al titolare e del trattamento o al responsabile del trattamento e ingiungere di conformare i trattamenti alle disposizioni del Regolamento; imporre una limitazione provvisoria o definitiva dl trattamento, incluso il divieto di trattamento; ordinare la rettifica, la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento;
- adottare i provvedimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- segnalare, anche di propria iniziativa, al Parlamento e altri organismi e istituzioni l’esigenza di adottare atti normativi e amministrativi relativi alle questioni riguardanti la protezione dei dati personali;
- formulare pareri su proposte di atti normativi e amministrativi
- partecipare alla discussione su iniziative normative con audizioni presso il Parlamento;
- predisporre una relazione annuale sull’attività svolta e sullo stato di attuazione della normativa sulla privacy da trasmettere al Parlamento e al Governo;
- partecipare alle attività dell’Unione europea ed internazionali di settore, anche in funzione di controllo e assistenza relativamente ai sistemi di informazione Europol, Schengen, VIS, e altri;
- curare l’informazione e sviluppare la consapevolezza del pubblico e dei titolari del trattamento in materia di protezione dei dati personali, con particolare attenzione alla tutela dei minori;
- tenere registri interni delle violazioni più rilevanti e imporre sanzioni pecuniarie ove previsto dal Regolamento e dalla normativa nazionale;
- coinvolgere, ove previsto, i cittadini e tutti i soggetti interessati con consultazioni pubbliche dei cui risultati si tiene conto per la predisposizione di provvedimenti a carattere generale.
https://www.garanteprivacy.it/
Il decreto legge n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014, sopprimendo l’AVCP (Autorità controllo contratti pubblici) e trasferendo le competenze in materia di vigilanza dei contratti pubblici all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ha ridisegnato la missione istituzionale dell’ANAC.
Questa può essere individuata nella prevenzione della corruzione nell’ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante l’attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l’attività di vigilanza nell’ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione, nonchè mediante attività conoscitiva.
La chiave dell’attività della nuova ANAC, nella visione attualmente espressa è quella di vigilare per prevenire la corruzione creando una rete di collaborazione nell’ambito delle amministrazioni pubbliche e al contempo aumentare l’efficienza nell’utilizzo delle risorse, riducendo i controlli formali, che comportano tra l’altro appesantimenti procedurali e di fatto aumentano i costi della pubblica amministrazione senza creare valore per i cittadini e per le imprese.
L’Autorità nazionale anticorruzione sta ricevendo numerose segnalazioni e richieste di intervento riguardanti fattispecie che esulano dalle funzioni attribuite dalla legge e sulle quali non è quindi possibile svolgere attività di accertamento o indagine. Nella seduta del 27 aprile 2017 è stato dunque approvato un Comunicato del Presidente per richiamare l’attenzione sul perimetro di intervento dell’Autorità, evitare che si producano inattuabili aspettative su questioni non pertinenti e affinché la valutazione delle istanze, comunque necessaria, non rallenti l’attività degli uffici. Nel Comunicato sono riportati tutti i temi di competenza dell’Autorità e quelli estranei al suo raggio d’azione.
Ambiti di pertinenza dell’autorità anticorruzione
L’Anac è competente a svolgere: attività di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche e nelle società controllate e partecipate; vigilanza sull’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici; gestione delle segnalazioni di illeciti denunciate da dipendenti pubblici.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono quindi di competenza dell’Autorità le segnalazioni aventi ad oggetto:
• contratti pubblici (affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture)
• attività di precontenzioso
• misure anticorruzione (in particolare controlli su adozione, applicazione ed efficacia dei piani triennali di prevenzione)
• obblighi di trasparenza sui siti web istituzionali
• inconferibilità e incompatibilità di incarichi
• casi di pantouflage (vedi d.lgs. 165/2001, art. 53, comma 16-ter)
• whistleblowing
Ambiti di cui l’autorità anticorruzione non si occupa
Sono oggetto di archiviazione le segnalazioni anonime (senza firma, con firma illeggibile o che non consentano di identificare con certezza l’autore) e dal contenuto generico. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano le tipologie di segnalazioni che non vengono prese in considerazione per manifesta incompetenza:
• accertamento di responsabilità penali o erariali (la competenza è dell’Autorità giudiziaria o della Corte dei conti)
• presunti illeciti commessi da magistrati (è competente la Procura distrettuale ai sensi dell’art. 11 del codice di procedura penale)
• procedure selettive e concorsi (la competenza è della giustizia amministrativa)
• irregolarità nelle nomine se non riguardano casi di incompatibilità o inconferibilità degli incarichi
• rivendicazioni sindacali
• casi di malasanità
• assenteismo dal lavoro
• conflitti politico-istituzionali all’interno di enti
• successioni, eredità, testamenti
• anomalie nella gestione di istituti di credito o finanziari
• abusi edilizi
• aumento delle tariffe
E’ l’Autorità amministrativa indipendente che ha il compito di vigilare sul buon funzionamento del sistema dei fondi pensione a tutela degli aderenti e dei loro risparmi destinati a previdenza complementare.
Alla COVIP sono stati attribuiti anche compiti di controllo sugli investimenti finanziari e sul patrimonio delle Casse professionali private e privatizzati (decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011 e successivi decreti attuativi).
Istituita nel 1993 con decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993, la COVIP ha iniziato a operare nella sua attuale configurazione – con personalità giuridica di diritto pubblico – dal 1996.
- Vigila sulle società di gestione dei mercati regolamentati, sulla trasparenza e l’ordinato svolgimento delle negoziazioni, sulla trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti che operano sui mercati finanziari
- Regolamentala prestazione dei servizi e delle attività di investimento da parte degli intermediari, gli obblighi informativi delle società quotate nei mercati regolamentati e le operazioni di appello al pubblico risparmio
- Autorizzai prospetti relativi alle offerte pubbliche di vendita e i documenti d’offerta concernenti offerte pubbliche di acquisto, l’esercizio dei mercati regolamentati nonchè le iscrizioni agli Albi delle imprese di investimento
- Controlladati e notizie fornite al mercato dagli emittenti quotati e dai soggetti che fanno appello al pubblico risparmio con l’obiettivo di assicurare un’adeguata e trasparente informativa
- Sanzionale condotte illecite
- Comunicacon gli operatori e il pubblico degli investitori per un più efficace svolgimento dei suoi compiti e per lo sviluppo della cultura finanziaria dei risparmiatori
- Collaboracon le altre autorità nazionali e con gli organismi internazionali preposti all’organizzazione e al funzionamento dei mercati finanziari.
La Consob disciplina con propri regolamenti, resi esecutivi con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l’organizzazione ed il funzionamento interno, il trattamento giuridico ed economico del personale, l’amministrazione e la contabilità.
La Commissione è l’organo che assume le decisioni ed ha struttura collegiale.
Il Direttore Generale assiste la Commissione nell’esercizio delle sue funzioni e assicura lo svolgimento delle attività strumentali.
Il Vice Direttore Generale assiste il Direttore Generale nello svolgimento delle sue funzioni e svolge incarichi e compiti specifici attribuiti dalla Commissione.
Il Segretario Generale supporta il Presidente ed i Componenti del Collegio nei rapporti istituzionali, in coordinamento con il Direttore Generale.
L’Avvocato Generale assiste la Commissione negli affari legali, svolgendo le attività di consulenza e di difesa legale.
L’organigramma della Consob si articola in 10 Divisioni, nell’ambito delle quali sono coordinati 41 uffici, nella Consulenza Legale, nell’ambito della quale sono coordinati 4 uffici, e in 9 Uffici non coordinati.
La Direzione Generale garantisce il coordinamento delle strutture.
L’IVASS è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire l’adeguata protezione degli assicurati perseguendo la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione e la loro trasparenza e correttezza nei confronti della clientela. L’Istituto persegue altresì la stabilità del sistema e dei mercati finanziari.
Le funzioni dell’IVASS sono dirette a garantire l’adeguata protezione degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative attraverso il perseguimento della sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione e della loro trasparenza e correttezza nei confronti della clientela (condotta di mercato). L’Istituto persegue altresì la stabilità del sistema e dei mercati finanziari.
L’IVASS esercita le funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione e riassicurazione, dei gruppi assicurativi, dei conglomerati finanziari nei quali sono incluse le imprese, dei soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese nonché degli intermediari assicurativi e riassicurativi.
Al fine di garantire gli obiettivi istituzionali l’IVASS esercita una supervisionesui soggetti vigilati (cosiddetta vigilanza microprudenziale) effettuando controlli patrimoniali, finanziari e tecnici, sulla corporate governance e sugli assetti proprietari e svolge funzioni di vigilanza sulla stabilità del sistema (cosiddetta vigilanza macroprudenziale).
L’Istituto autorizza le imprese all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, svolge accertamenti ispettivi presso i gruppi e le imprese del mercato assicurativo e riassicurativo e presso gli altri soggetti vigilati, anche in collaborazione con la Banca d’Italia, con altre Autorità pubbliche o con altre Autorità di vigilanza assicurativa dell’Unione europea.
L’Istituto vigila sull’operato degli intermediari assicurativi e riassicurativi. Verifica la conformità dei loro comportamenti alla normativa di settore, con particolare riguardo al rispetto degli obblighi di separazione patrimoniale e d’informativa, alla correttezza e alla trasparenza nelle relazioni con il cliente.
L’IVASS cura la tenuta del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) e, nell’ottica di protezione del consumatore, promuove la diffusione di buone prassi tra gli operatori.
Per l’esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese e sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti degli operatori, l’IVASS adotta regolamenti per l’attuazione del Codice delle assicurazioni e delle disposizioni direttamente applicabili dell’Unione europea nonché regolamenti per l’attuazione delle raccomandazioni, linee guida e altre disposizioni emanate dall’Autorità di vigilanza europea (EIOPA).
Accerta le condotte illecite da parte dei soggetti vigilati e applica sanzioni amministrative-pecuniarie e disciplinari.
L’IVASS vigila sulla correttezza dei comportamenti delle imprese nei confronti del consumatore e sulla trasparenza dei prodotti assicurativi. Stabilisce le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti a osservare nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti e ne verifica il puntuale adempimento.
Fornisce ai consumatori assistenza telefonica in materia assicurativa mediante il Contact Center. I reclami scritti e le segnalazioni al Contact Center rappresentano strumenti essenziali per analizzare le cause che sono alla base dei motivi d’insoddisfazione dei consumatori e per intervenire, in presenza di problematiche ricorrenti o di particolare rilievo, con azioni mirate di vigilanza.
Cura le relazioni con le Associazioni dei consumatori.
L’Istituto contribuisce alla lotta alle frodi nel settore r.c. auto, effettuando analisi e valutazioni delle informazioni desunte dalla gestione della banca dati sinistri, interloquendo con le imprese in merito alle segnalazioni emerse, collaborando con le forze di polizia e l’Autorità giudiziaria. Gestisce inoltre l’AIA (Archivio informatico Integrato Antifrode), strumento funzionale alla prevenzione e al contrasto delle frodi assicurative.
Per la difesa in giudizio l’IVASS si avvale, per Statuto e nel rispetto della legge professionale, dell’avvocatura interna (Ufficio Consulenza Legale UCL) che cura altresì le attività di consulenza assistendo gli Organi istituzionali e le strutture dell’Istituto.
L’IVASS è parte del SEVIF (Sistema europeo di vigilanza finanziaria) nell’ambito del quale collabora alla convergenza delle prassi di vigilanza. A tal fine coopera con l’EIOPA (The European Insurance and Occupational Pensions Authority), il Comitato congiunto delle tre Autorità di vigilanza europee, l’ESRB (European Systemic Risk Board) e le Autorità di vigilanza degli altri Stati membri.
L’Istituto partecipa anche alla IAIS (International Association of insurance Supervisors) e contribuisce alla predisposizione della normativa europea presso il Consiglio o la Commissione.
Sviluppa la conoscenza del mercato assicurativo attraverso studi e indagini di natura statistica ed economica.
Le entrate dell’IVASS sono costituite dai contributi a carico dei soggetti vigilati, il cui ammontare è definito annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato, su proposta dell’IVASS, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di funzionamento dell’Istituto.
In sede di predisposizione dei bilanci l’IVASS, sul piano amministrativo-finanziario tiene conto delle norme esterne di riduzione delle uscite oltre che di autonome politiche di contenimento della spesa.
I bilanci dell’Istituto sono sottoposti al controllo della Corte dei Conti; la contabilità viene verificata anche da revisori esterni così come stabilito dall’art. 14 dello Statuto dell’IVASS.
L’AGCOM è un’Autorità indipendente, istituita dalla legge 249/1997.
Indipendenza e autonomia sono elementi costitutivi che ne caratterizzano l’attività e le deliberazioni.
L’Agcom è innanzitutto un’Autorità di garanzia: la legge istitutiva affida all’Autorità il duplice compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare i consumi di libertà fondamentali degli utenti.
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è un’Autorità “convergente”. In quanto tale svolge funzioni di regolamentazione e vigilanza nei settori delle telecomunicazioni, dell’audiovisivo, dell’editoria e, più recentemente, delle poste. I profondi cambiamenti determinati dalla digitalizzazione del segnale, che ha uniformato i sistemi di trasmissione dell’audio (inclusa la voce), dei video (inclusa la televisione) e dei dati (incluso l’accesso a Internet), sono alla base della scelta del modello convergente, adottato dal legislatore italiano e condiviso da altre Autorità di settore, quali Ofcom in Gran Bretagna e Fcc negli Stati Uniti.
Al pari delle altre Autorità previste dall’ordinamento italiano, l’Agcom risponde del proprio operato al Parlamento, che ne ha stabilito i poteri, definito lo statuto ed eletto i componenti.
Sono organi dell’Autorità: il Presidente, la Commissione per le infrastrutture e le reti, la Commissione per i servizi e i prodotti, il Consiglio.
Le Commissioni e il Consiglio sono organi collegiali. Le Commissioni sono costituite dal Presidente e dai due Commissari.
L’ARERA è un organismo indipendente, istituito con la legge 4.11.1995/481, con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l’efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l’attività di regolazione e di controllo. L’azione dell’Autorità, inizialmente limitata ai settori dell’energia elettrica e del gas naturale, è stata in seguito estesa attraverso alcuni interventi normativi.
Per primo, con il decreto n.201/11,convertito nella legge n. 214/11, all’Autorità sono state attribuite competenze anche in materia di servizi idrici. Infatti, l’articolo 21, comma 19, prevede che: “con riguardo all’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, sono trasferite all’Autorità per l’energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481″.
Successivamente, il decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, con il quale è stata recepita nell’ordinamento nazionale la Direttiva europea 2012/27/UE di promozione dell’efficienza energetica, ha attribuito all’Autorità specifiche funzioni in materia di teleriscaldamento e teleraffrescamento; in tale ambito, l’Autorità esercita altresì i poteri di controllo, ispezione e sanzione previsti dalla legge istitutiva, nonché i poteri sanzionatori di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 102/2014.
Con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, inoltre, sono state attribuite all’Autorità funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati. Pure per questo settore le competenze conferite sono svolte con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, incluse quelle di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge istitutiva n.481/1995.
Oltre a garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nei settori energetici, l’azione dell’Autorità è diretta, per tutti i settori oggetto di regolazione, ad assicurare la fruibilità e la diffusione dei servizi in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, a definire adeguati livelli di qualità dei servizi, a predisporre sistemi tariffari certi, trasparenti e basati su criteri predefiniti, a promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori. Tali funzioni sono svolte armonizzando gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti i servizi con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.
L’Autorità regola i settori di competenza, attraverso provvedimenti (deliberazioni) e, in particolare:
- Stabilisce, per i settori energetici, le tariffe per l’utilizzo delle infrastrutture e ne garantisce la parità d’accesso per gli operatori;
- Predispone e aggiorna il metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi sia per il servizio idrico integrato sia per il servizio integrato dei rifiuti e approva le tariffe predisposte dai soggetti preposti;
- Definisce i criteri per la determinazione dei contributi di allacciamento delle utenze alla rete di telecalore e le modalità per l’esercizio del diritto di “scollegamento”;
- Promuove gli investimenti infrastrutturali con particolare riferimento all’adeguatezza, l’efficienza e la sicurezza;
- Assicura la pubblicità e la trasparenza delle condizioni di servizio;
- Promuove più alti livelli di concorrenza e più adeguati standard di sicurezza negli approvvigionamenti, con particolare attenzione all’armonizzazione della regolazione per l’integrazione dei mercati e delle reti a livello internazionale;
- Detta disposizioni in materia separazione contabile per il settore dell’energia elettrica e del gas, per il settore idrico e per il servizio di telecalore, nonché in merito agli obblighi di separazione funzionale per i settori dell’energia elettrica e del gas;
- Definisce i livelli minimi di qualità dei servizi per gli aspetti tecnici, contrattuali e per gli standard di servizio;
- Promuove l’uso razionale dell’energia, con particolare riferimento alla diffusione dell’efficienza energetica e all’adozione di misure per uno sviluppo sostenibile;
- Aggiorna trimestralmente, fino alla completa apertura dei mercati prevista per il 1° luglio 2020, le condizioni economiche di riferimento per i clienti che non hanno scelto il mercato libero nei settori energetici;
- Accresce i livelli di tutela, di consapevolezza e l’informazione ai consumatori;
- Svolge attività di monitoraggio, di vigilanza e controllo anche in collaborazione con la Guardia di Finanza e altri organismi, fra i quali la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), il Gestore servizi energetici (GSE), su qualità del servizio, sicurezza, accesso alle reti, tariffe, incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate.
- Può imporre sanzioni e valutare ed eventualmente accettare impegni delle imprese a ripristinare gli interessi lesi (dlgs 93/11).
L’Autorità svolge, inoltre, una funzione consultiva nei confronti di Parlamento e Governo ai quali può formulare segnalazioni e proposte; presenta annualmente una Relazione Annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta.
L’ART è stata istituita ai sensi della legge 22.12.2011/214 nell’ambito delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14.11.1995/481.
È competente per la regolazione nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture ed ai servizi accessori. Tra i suoi compiti rientrano anche la definizione dei livelli di qualità dei servizi di trasporto e dei contenuti minimi dei diritti che gli utenti possono rivendicare nei confronti dei gestori. L’Autorità riferisce annualmente alla Camere evidenziando lo stato della disciplina di liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire.
L’Autorità è una autorità amministrativa indipendente. Essa opera in piena autonomia, in conformità con la disciplina europea e nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti locali.
È organo collegiale, composto dal Presidente e da due Componenti nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente e con il parere favorevole di almeno due terzi dei componenti delle competenti commissioni parlamentari. Presidente e Componenti durano in carica sette anni e non sono rinnovabili.
Il primo Consiglio dell’Autorità di regolazione dei trasporti è stato nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 2013, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (SG n. 217 del 16 settembre 2013).
L’Autorità di regolazione dei trasporti è competente nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori.
All’Autorità di regolazione dei trasporti, ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge n. 201/2011, sono assegnate le seguenti funzioni:
- garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportualie alle reti autostradali, fatte salve le competenze dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, e alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano, anche collegata a stazioni, aeroporti e porti;
- definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione di tariffe, canoni e pedaggi;
- verificare la corretta applicazione, da parte dei soggetti interessati, dei criteri come sopra fissati;
- stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche territoriali di domanda e offerta;
- definire, in relazione ai diversi tipi di servizi e infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto, fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi;
- definire gli schemi dei bandi delle gare per l’assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni, da inserire nei capitolati delle medesime gare, e stabilisce i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici;
- verificare che nei bandi di gara per il trasporto ferroviario regionale, non sussistano condizioni discriminatorie o che impediscano l’accesso a concorrenti potenziali, con particolare riferimento al requisito della disponibilità del materiale rotabile già al momento della gara;
- svolgere le funzioni di organismo di regolazione per l’accesso all’infrastruttura ferroviaria, definendo i criteri per la determinazione dei pedaggi e per l’assegnazione delle tracce e della capacità e vigilando sulla loro corretta applicazione;
- nel settore del trasporto ferroviario, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le regioni e gli enti locali interessati, definire gli ambiti del servizio pubblico sulle tratte e le modalità di finanziamento. L’Autorità, dopo un congruo periodo di osservazione, analizza l’efficienza dei diversi gradi di separazione tra l’impresa che gestisce l’infrastruttura e l’impresa ferroviaria, anche in relazione alle esperienze degli altri Stati membri dell’UE e all’esigenza di tutelare l’utenza pendolare (37 decreto-legge n. 1/2012);
- nel settore autostradale, stabilire, per le nuove concessioni, sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione dell’indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione. Definire gli schemi di concessione, da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione, gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per le nuove concessioni e gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali;
- nel settore aeroportuale, svolgere le funzioni di Autorità di vigilanza (71 e ss., decreto-legge n. 1/2012), approvando i sistemi di tariffazione e l’ammontare dei diritti aeroportuali;
- nel settore del trasporto con taxi, monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio, delle tariffe e della qualità delle relative prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti. Comuni e regioni, previo parere dell’Autorità, provvedono ad adeguare il servizio dei taxi, nel rispetto dei principi dettati dalla legge.
Nell’esercizio delle proprie funzioni, l’Autorità ha il potere di:
- sollecitare e coadiuvare le amministrazioni pubbliche competenti all’individuazione degli ambiti di servizio pubblico e dei metodi più efficienti di finanziamento, mediante l’adozione di pareri che può rendere pubblici;
- determinare i criteri per la redazione della contabilità delle imprese regolate e può imporre, se necessario per garantire la concorrenza, la separazione contabile e societaria delle imprese integrate;
- proporre all’amministrazione competente la sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio pubblico e di programma e atti assimilabili, qualora sussistano le condizioni previste dall’ordinamento;
- richiedere a chi ne è in possesso, le informazioni e l’esibizione dei documenti necessari per l’esercizio delle sue funzioni, nonché raccogliere dichiarazioni, da qualunque soggetto informato;
- svolgere ispezionipresso i soggetti sottoposti alla regolazione, mediante accesso a impianti, mezzi di trasporto e uffici, se sospetta possibili violazioni della regolazione negli ambiti di sua competenza; durante l’ispezione, avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato, può controllare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne copia, chiedere chiarimenti e informazioni, apporre sigilli;
- ordinare la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo opportune misure di ripristino;
- rendere obbligatorigli impegni proposti dalle imprese per la rimozione delle contestazioni avanzate dall’Autorità, applicando, in caso di inottemperanza, una sanzione fino al 10% del fatturato dell’impresa interessata;
- adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare, in circostanze straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di necessità e di urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti;
- valutare reclami, istanze e segnalazioni presentati da utenti e consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio sottoposto a regolazione, ai fini dell’esercizio delle sue competenze;
- favorire l’istituzione di procedure semplici e poco onerose per la conciliazione e la risoluzione delle controversie tra esercenti e utenti;
- irrogare sanzioni amministrative pecuniarie, fino al 10% del fatturato, nei confronti delle imprese che:
- non osservano i criteri per la formazione e l’aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, nonché i criteri per la separazione contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico;
- violano la disciplina relativa all’accesso alle reti e alle infrastrutture o le condizioni imposte dalla stessa Autorità;
- non ottemperano agli ordini e alle misure disposti dall’Autorità.
- applicare sanzioni amministrative pecuniarie, fino all’1% del fatturato dell’impresa, qualora:
- i destinatari di una richiesta dell’Autorità forniscano informazioni inesatte, fuorvianti, incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito;
- i destinatari di un’ispezione rifiutinodi fornire ovvero presentino in modo incompleto i documenti aziendali, nonché rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto, fuorviante o incompleto i chiarimenti richiesti;
- irrogare sanzioni amministrative pecuniarie per l’inosservanza di propri provvedimenti o per la mancata ottemperanza alle richieste di informazioni a quelle connesse all’effettuazione dei controlli, o nel caso in cui le informazioni e i documenti non siano veritieri. In fase di prima applicazione le sanzioni amministrative sono determinate secondo le modalità e nei limiti di cui all’articolo 2 della legge 481/1995. L’ammontare riveniente dalle predette sanzioni è destinato ad un fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti, approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell’Autorità;
- fornire segnalazioni e pareri sulle delibere delle amministrazioni pubbliche e degli enti strumentali circa la congruenza di tali delibere con la regolazione economica.
https://www.autorita-trasporti.it
L’AGID , istituita con la Legge 7.08.2012/134, è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato.
L’Agenzia per l’Italia Digitale è l’agenzia tecnica della Presidenza del Consiglio che ha il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana e contribuire alla diffusione dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, favorendo l’innovazione e la crescita economica.
AgID ha il compito di coordinare le amministrazioni nel percorso di attuazione del Piano Triennale per l’informatica della Pubblica amministrazione, favorendo la trasformazione digitale del Paese.
AgID sostiene l’innovazione digitale e promuove la diffusione delle competenze digitali anche in collaborazione con le istituzioni e gli organismi internazionali, nazionali e locali.
L’Agenzia per l’Italia Digitale è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell’agenda digitale italiana, in coerenza con l’agenda digitale europea.
L’Agenzia assicura il coordinamento informatico dell’amministrazione statale, regionale e locale, in attuazione dell’articolo 117, comma 2, lettera r), della Costituzione.
L’Agenzia, fra l’altro:
- contribuisce alla diffusione dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, allo scopo di favorire l’innovazione e la crescita economica;
- elabora indirizzi, regole tecniche e linee guida in materia di omogeneità dei linguaggi, delle procedure e degli standard per la piena interoperabilità e uniformità dei sistemi informatici della pubblica amministrazione;
- vigila sulla qualità dei servizi e sulla razionalizzazione della spesa informatica della pubblica amministrazione;
- promuove e diffonde le iniziative di alfabetizzazione digitale.
L’AGCM (ANTITRUST) è una Autorità amministrativa indipendente che svolge la sua attività e prende decisioni in piena autonomia rispetto al potere esecutivo. È stata istituita con la legge n. 287 del 10 ottobre 1990, recante “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”.
L’Autorità è organo collegiale e le sue decisioni vengono assunte a maggioranza. Il Presidente e i componenti dell’Autorità sono nominati dai Presidenti di Camera e Senato e durano in carica 7 anni, non rinnovabili.
Il collegio è composto dal Presidente e da due componenti.
Per contenere la spesa complessiva delle Autorità amministrative indipendenti, il legislatore ha ridotto il numero dei componenti dell’Antitrust da cinque a tre [Art. 23, comma 1, lettera d, del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.], compreso il Presidente.
Il Segretario Generale, che ha il compito di sovrintendere al funzionamento degli uffici ed è il responsabile della struttura, viene nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico su proposta del Presidente dell’Autorità.
Il personale dell’Autorità attualmente è composto da 275 unità (al 31 dicembre 2018).
Fin dal 1992 l’Antitrust è stata chiamata dal legislatore a reprimere la pubblicità ingannevole, diffusa con qualsiasi mezzo: tv, giornali, volantini, manifesti, televendite. Dal 2000 ha iniziato a valutare anche la pubblicità comparativa. Solo nel 2005 tuttavia è stato riconosciuto all’Autorità il potere di imporre multe. Nel 2007, nel dare attuazione ad una direttiva europea (29/2005/CE), le competenze sono state ampliate: è stata introdotta la tutela del consumatore contro tutte le pratiche commerciali scorrette delle imprese nei confronti dei consumatori. Se un’impresa tenta di falsare le scelte economiche del consumatore, ad esempio, omettendo informazioni rilevanti, diffondendo informazioni non veritiere o addirittura ricorrendo a forme di indebito condizionamento, l’Antitrust può intervenire anche in via cautelare e imponendo sanzioni che, per le pratiche messe in atto a partire dal 15 agosto 2012, possono arrivare a 5 milioni di euro (il precedente tetto massimo era di 500.000 euro). La tutela contro le pratiche scorrette si estende, per effetto della legge di conversione del decreto legge 1/2012 (c.d ‘CresciItalia’) anche alle microimprese, cioè alle entità, società o associazioni, che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un’attività economica (anche a titolo individuale o familiare), occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato o un totale di bilancio non superiori ai due milioni di euro all’anno.
L’Antitrust può anche accertare la vessatorietà di clausole contrattuali inserite nei contratti con i consumatori, anche in via preventiva alle imprese che lo richiedano relativamente a clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori.
A partire dal 13 giugno 2014 l’Autorità vigila sul rispetto delle nuove norme sui diritti dei consumatori previste dalla Direttiva europea 83/2011/UE recepita con D.Lgs n.21/2014.
Inoltre, l’Autorità vigila in materia di divieto di discriminazione dei consumatori e delle micro-imprese basata sulla nazionalità o sul luogo di residenza, così come previsto dalla Legge n. 161/2014.
Se le imprese, invece di competere tra loro, si mettono d’accordo e coordinano i loro comportamenti sul mercato restringono la concorrenza, danneggiando i consumatori o gli altri concorrenti. L’Antitrust vigila perché questo non accada e sanziona chi viola la legge. L’Autorità interviene anche quando un’azienda abusa del suo potere di mercato, imponendo ai consumatori prezzi troppo elevati o chiudendo l’accesso ai potenziali concorrenti o, ancora, attuando politiche che taglino fuori le imprese che competono sullo stesso mercato.
Quando due aziende si fondono, o un’azienda ne compra un’altra, l’Antitrust verifica che la nuova impresa non abbia un eccessivo potere di mercato. Se ritiene che esistano rischi per la competizione può vietare la fusione o imporre misure che mitighino gli effetti anticoncorrenziali.
Con la legge 20.07.2004/215 il Parlamento ha voluto assicurare che i titolari di cariche di Governo svolgano la loro attività nell’esclusivo interesse pubblico. L’obiettivo è evitare che Presidente del Consiglio, ministri e sottosegretari decidano in una situazione di conflitto di interessi perché un determinato atto di governo riguarda materie rispetto alle quali sono direttamente o indirettamente portatore di interessi privati che possono confliggere con interessi pubblici.
Per raggiungere l’obiettivo la legge stabilisce, in via preventiva, una serie di incompatibilità tra incarichi di governo e altre funzioni. Esiste comunque sempre conflitto di interessi quando chi adotta un atto di governo o omette un atto dovuto compie quella scelta perché comporta un effetto specifico e preferenziale sulla sua sfera patrimoniale o su quella di un parente, con danno per l’interesse pubblico.
Il rating di legalità è un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta.
Tale riconoscimento, attribuito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, prende la veste di un punteggio compreso tra un minimo di una e un massimo di tre “stellette”.
Possono richiedere l’attribuzione del rating le imprese (sia in forma individuale che societaria) che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:
– hanno sede operativa in Italia;
– hanno un fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso nell’anno precedente a quello della domanda;
– sono iscritte al registro imprese da almeno due anni alla data della domanda;
– rispettano i requisiti sostanziali richiesti dal Regolamento attuativo.
Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.