
La legge del 28 dicembre 2015, n. 208, articolo unico, commi 376-384 (Legge di Stabilità 2016) definisce Società Benefit quelle società che nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.
Con l’introduzione nell’ordinamento italiano delle Società Benefit, il Legislatore ha contribuito ad arricchire, coerentemente con la strategia adottata dalla Comunità Europea per il periodo 2011-2014, il concetto di Responsabilità Sociale di Impresa (RSI): mentre quest’ultima, infatti, è stata per lungo tempo intesa come un mero atto discrezionale dell’imprenditore che adotta, senza alcuna imposizione o vincolo giuridico, pratiche e politiche aziendali ad alto impatto sociale o ambientale, con la Società Benefit la compagine sociale, al momento della costituzione o a seguito di apposita modifica contrattuale, decide di vincolare la società a una missione di beneficio comune che viene pertanto a configurarsi come un obbligo giuridico di natura statutaria.
La crescente diffusione di B-corp e Benefit Corporation è stato sicuramente uno dei motivi che ha spinto il Legislatore italiano a riconoscere lo status giuridico delle Società Benefit. Come già chiarito, la disciplina delle Società Benefit (di seguito anche solo SB) ha consentito all’Italia di diventare il primo Paese UE e l’unico Paese sovrano al mondo, assieme ad alcuni Stati federali USA, che abbia assegnato una dignità giuridica a questa forma di impresa.
Una questione da porsi è se le finalità di beneficio comune debbano porsi in stretta relazione con il processo produttivo dell’azienda. La normativa non lo prescrive anche se, essendo una SB una società che nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, persegue una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente, è plausibile ritenere che gli obiettivi di beneficio comune debbano porsi in stretta connessione con il processo produttivo (produzione di beni o erogazione di servizi) proprio della società. Ad esempio rientrano fra gli estremi di beneficio comune il ricorso, nell’ambito dell’attività di impresa, a fonti di energia rinnovabile o a fornitori a “km. 0”, così come le politiche adottate a sostegno delle famiglie dei dipendenti (es. welfare aziendale, conciliazione casa-lavoro, asili nido aziendali).
Quanto detto, tuttavia, non preclude la possibilità che la società possa perseguire anche obiettivi di carattere più generale di sostegno alla comunità territoriale (es. iniziative culturali, sociali, solidarietà, ambientali). La Società Benefit, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare, nell’ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire. Le società diverse dalle SB, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l’atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società (comma 379).