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PAGAMENTI ELETTRONICI – INCENTIVI DA DEFINIRE

By 24 Gennaio 2020 No Comments

Al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, hanno diritto ad un rimborso in denaro, alle condizioni e sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 289.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro il 30 aprile 2020, sono stabilite le condizioni e le modalità attuative della disposizione di cui al comma 288, inclusi le forme di adesione volontaria e i criteri per l’attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, e sono individuati gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell’attribuzione del rimborso, nei limiti dello stanziamento come di seguito specificato.
Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l’attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all’attuazione della misura suddetta, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è stanziato su apposito fondo l’importo annuo di euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022. Il suddetto importo è integrato con le eventuali maggiori entrate derivanti dall’emersione di base imponibile conseguente all’applicazione della predetta misura, come rilevate dalla Commissione istituita ai sensi dell’articolo 10-bis.1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.