Al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, hanno diritto ad un rimborso in denaro, alle condizioni e sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 289.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro il 30 aprile 2020, sono stabilite le condizioni e le modalità attuative della disposizione di cui al comma 288, inclusi le forme di adesione volontaria e i criteri per l’attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, e sono individuati gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell’attribuzione del rimborso, nei limiti dello stanziamento come di seguito specificato.
Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l’attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all’attuazione della misura suddetta, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è stanziato su apposito fondo l’importo annuo di euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022. Il suddetto importo è integrato con le eventuali maggiori entrate derivanti dall’emersione di base imponibile conseguente all’applicazione della predetta misura, come rilevate dalla Commissione istituita ai sensi dell’articolo 10-bis.1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.