Sta per entrare in vigore il Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 che, prevedendo i primi segnali di difficoltà di una attività produttiva, supera la legge fallimentare e le procedure concorsuali; ha l’obiettivo di salvare le aziende, i posti di lavoro; in particolare di definire la pronta emersione della crisi, nella prospettiva del risanamento dell’impresa e comunque del più elevato soddisfacimento dei diritti dei creditori; si propone altresì di avanzare proposte che comportino il superamento della crisi assicurando continuità aziendale, con procedure alternative a quelle dell’esecuzione giudiziale.
Il concetto di “fallimento” è sostituito da “liquidazione giudiziale” (come avviene in altri Paesi europei, come la Francia o la Spagna). Una procedura che vuole consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze. Collateralmente evitare il discredito sociale e personale che anche storicamente si accompagna alla parola fallito.
Chiunque svolge una attività economica è interessato. Il Codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.
L’operatività parte dal 15 agosto 2020 salvo che per le piccole imprese (quelle che negli ultimi due esercizi non abbiano superato i 20 dipendenti, i 4 milioni di euro come totale di attivo dello stato patrimoniale e i 4 milioni di ricavi). Per queste imprese la data slitta al 15 febbraio 2021 e non sono obbligate ad adottare un organo di controllo interno, come quelle più grandi.